La nostra polizza di assicurazione per il Fondo di Garanzia per le agenzie di viaggio e i tour operator è conforme all'Art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs n. 79 del 23/05/2011) e alla Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/2015 è semplice, veloce, economica e vantaggiosa! Da oggi è facile e semplice mettersi in regola per la normativa vigente!

Cosa garantisce la polizza Fondo di garanzia?

La polizza di assicurazione fondo di garanzia è conforme e soddisfa l’Art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs n. 79 del 23/05/2011) e la Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/2015. Protegge il viaggiatore (Assicurato) per i casi di insolvenza o di fallimento dell’Agenzia di Viaggio, che abbia acquistato un servizio, pacchetto turistico organizzato o intermediato direttamente o attraverso altre agenzie di viaggio o tour operator.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito con il D.lgs. 11/1999 e disciplinato dall'art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79. 
In data 18/8/2015 l’art. 51 del D.lgs. è stato abrogato e viene previsto che il Fondo Nazionale di Garanzia non operi più a partire dal 31/12/2015 (successivamente prorogata al 30/06/2016); contemporaneamente viene modificato l’art. 50 dello stesso Decreto prevedendo l’obbligo che tutti i contratti di turismo organizzato siano assistiti da una garanzia a tutela del consumatore e quindi tutti gli organizzatori e o intermediari sono obbligati a dotarsi di tale garanzia attraverso fondi privati o polizze assicurative o garanzie bancarie.

La garanzia deve intervenire per:
- Consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico
- Consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all'estero.


La garanzia interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio nazionale da un Tour operator o da un'Agenzia di viaggi legalmente autorizzata ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, non viene fruito in tutto o in parte, a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore. Il pacchetto turistico, è considerato tale ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, se comprende almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo anche forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
- Trasporto
- Alloggio
- Servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 del Codice del Turismo che costituiscano, anche dal punto di vista della rilevanza economica, parte significativa del pacchetto turistico, come ad esempio itinerari programmati, visite ed escursioni guidate con presenza di accompagnatori o guide, ecc.

La garanzia non interviene:
- Quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, del solo volo, di una multiproprietà, ecc.
- Se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non o spese legali, anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti (in questo caso l'agenzia deve disporre di una polizza di responsabilità civile terzi, rispondente ai requisiti stabilita dalla regione in cui ha sede legale la stessa)

- Se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diverso da quello concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.
- Se non vi è nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico (la cosiddetta forza maggiore)
- Se l’istanza è proposta dopo aver adito gli altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come l’insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell'alternatività dei mezzi di tutela.

 

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