UN POLIZZA PER PROTEGGERE IL VALORE DEGLI IMMOBILI DONATI

Comprare, vendere o affittare un immobile donato non è più un problema con la polizza per le donazioni.

Un prodotto assicurativo che sterilizza tutti i rischi economici e finanziari di una eventuale azione di restituzione da parte degli eredi.

Con la polizza assicurativa per gli immobili donati puoi:

  • rendere più semplice la commercializzazione dell’immobile oggetto della donazione
  • favorire la possibilità di ottenere mutui e finanziamenti bancari garantiti da proprietà che sono state donate

 

A CHE COSA SERVE LA POLIZZA DONAZIONE?

La polizza DONAZIONE garantisce dal rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitabile, da parte di un legittimario, relativamente a un immobile donato.

Secondo l’art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Tra i diritti, oggetto della donazione, vi è l’acquisizione dei diritti reali della proprietà tra i quali emergono quelli della proprietà di beni immobili.

Capita alquanto spesso che un genitore doni ad un discendente, per svariati motivi, la proprietà di un immobile, magari per aiutarlo a crearsi una famiglia o solo per trasferimento determinato dall’avanzare dell’età.

Dal punto di vista giuridico il donatario, acquisisce la proprietà e potrà disporne liberamente.

L’istituzione di questo contratto ha creato però una problematica inerente ai diritti riguardanti i successori legittimi del donante e cioè l’utilizzo di questo fattispecie per eludere o proprio eliminare beni che, nel momento del verificarsi della successione, questi non risultassero nel patrimonio successorio del soggetto.

La giurisprudenza ha quindi istituito L’azione di riduzione, azione che  la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima (detta anche quota di riserva) mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (cosiddetta disponibile), così definita nell’ art. 553 e ss. c.c..

Con questa azione il legittimario ove ritenesse di aver subito una diminuzione della quota di eredità a lui spettante potrà agire nei confronti degli altri legittimati per riequilibrare la legittima.

Il calcolo della legittima avviene attraverso la riunione fittizia. Questa è una operazione matematico-contabile che imputa al patrimonio del de cuius (soggetto della cui successione si discute) il valore dei beni a lui intestati decurtato dai debiti e tutte le donazioni compiute da lui in vita.

La somma derivante da questo calcolo rappresenta l’asse patrimoniale su cui possono fare affidamento i legittimari, i quali potranno esercitare l’azione che, se esperita vittoriosamente, comporterà l’automatica riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle porzioni degli eredi legittimi con effetti retroattivi dal momento dell’apertura della successione.

Per quanto riguarda la durata di questo diritto ovvero la scadenza dei termini di prescrizione il periodo è di dieci anni, a partire dal momento in cui l’erede designato dal de cuius accetta l’eredità, mentre, nel caso di donazione, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento dell’apertura della successione (morte del de cuius) in quanto in quel momento si perfeziona la lesività della donazione nei confronti del legittimario.

L’azione di riduzione, come mezzo con cui il legittimario fa valere il suo titolo si dirige in primo luogo verso le disposizioni testamentarie. Qualora queste siano insufficienti, il legittimario agisce contro le donazioni.

Per chiedere la riduzione delle donazioni devono sussistere ulteriori presupposti:

  • il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario (a meno che l’azione non sia rivolta verso gli altri legittimari, o il legittimario non sia stato omesso dalle disposizioni testamentarie);
  • il legittimario ha l’obbligo di imputare alla sua porzione le donazioni e i legati a lui fatti.

L’azione è personale. L’effetto reale è collegato all’azione di restituzione, che il legittimario può esercitare per ottenere la soddisfazione concreta dei suoi diritti.

L’Azione di restituzione potrà essere esercitata solo se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione (o testamento) ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, egli può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione. Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Riassumendo, se un legittimato ritenesse che la quota di legittima abbia subito una diminuzione di valore derivante da azioni compiute in vita dal de cuius potrà esercitare l’azione di riduzione.

L’azione di riduzione consisterà nel quantificare il valore iniziale del patrimonio del defunto e analizzare le eventuali azioni compiute dallo stesso per ridurne il valore. Se questo dovesse accadere il legittimato potrà intervenire prima sugli altri eredi e successivamente sui donatari delle donazioni effettuati chiedendo la restituzione dei beni stessi.

Questa azione di restituzione comporterà degli effetti su soggetti totalmente estranei alla successione o agli eredi stessi.

Nella pratica, la compravendita di beni immobili derivanti da donazione porta ai soggetti acquirenti a due tipologie di problemi:

  • Nella possibile azione di restituzione promossa da legittimari insoddisfatti, e quindi la sottrazione del bene senza nessun controvalore;
  • L’impossibilità di ottenere finanziamenti da parte di istituti Bancari sempre per effetto dell’eventualità di cui sopra.

Per ovviare a queste problematiche vi è la possibilità di contrarre una copertura assicurativa che tuteli l’acquirente di un immobile derivante da donazione contro le eventuali azioni che un legittimario possa compiere nei propri confronti.

Inoltre, sempre questa copertura può tutelare l’istituto finanziario nell’erogazione del mutuo necessario alla compravendita dell’immobile.

La Volpe Assicurazioni srl specializzata in queste fattispecie di contratto può fornirvi il prodotto assicurativo più idoneo a proteggere anche da questa eventualità.

La copertura assicurativa Donazione prevede il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, qualora il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenerne il controvalore monetario. I beneficiari della polizza sono i soggetti che hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto.

L’indennizzo offerto ai beneficiari che abbiano subito una perdita economica ai sensi dell’Articolo 563 del Codice Civile sarà:

il valore del bene immobile al momento della richiesta di indennizzo, in caso di restituzione;

la somma di denaro dovuta ai legittimari per impedire che essi perdano la proprietà assicurata a seguito dell’esercizio dell’azione di restituzione;

le spese sostenute e/o il mancato guadagno, ovvero i danni liquidati al termine del giudizio definitivo che il beneficiario dovrà pagare ad un conduttore costretto a liberare la proprietà in conseguenza dell’azione di restituzione.

Il vantaggio principale consiste nel vedere efficacemente protetti i propri interessi economici nei casi di acquisto, vendita e locazione di un immobile di provenienza donativa, oppure rispetto alla richiesta di finanziamento per l’acquisto del bene.

Questa copertura può essere acquistata da chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico

della transazione: dal donante al donatario, dal terzo acquirente all’eventuale finanziatore dell’immobile.

Può essere acquistata contestualmente all’atto di donazione, o successivamente.

  

serve?

• Annullare i rischi economici e finanziari derivanti dall’eventuale azione di restituzione.
• Proteggere la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione.
• Agevolare la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donative.
 

Che vantaggi offre?

• La garanzia di vedere efficacemente protetti i propri interessi economici nei casi di acquisto, vendita e locazione di un immobile di provenienza donativa, oppure rispetto alla richiesta di finanziamento per l’acquisto del bene.
 

Chi la può acquistare?

• Chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico della transazione: dal donante al donatario, dal terzo acquirente all’eventuale finanziatore dell’immobile.
 

Quando si può acquistare?

• Contestualmente all’atto di donazione, ma anche successivamente.
 

Quanto costa?

• A titolo indicativo per assicurare una somma di € 200.000 il premio unico è di € 700, mentre per un capitale di € 700.000 il costo sarà di € 2.100. La somma massima assicurabile è di € 5 milioni.
 

Quando si paga?

• Il premio di polizza si paga una tantum alla stipula del contratto assicurativo, e include la rivalutazione automatica della somma assicurata affinché la stessa sia protetta, nel tempo, dagli effetti dell’inflazione.
 

Quanto dura nel tempo?

• Fino alla prescrizione del diritto di riduzione del bene immobile.
 
 

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